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Legge di Bilancio: novità per locazioni e immobili

Cedolare estesa alle locazioni di negozi

La tassazione cedolare per le locazioni, introdotta dal 2011 per i soli fabbricati a destinazione abitativa, viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i negozi. Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale nella misura fissa del 21%.

I requisiti per aderire riguardano solamente i contratti che assolvono ai seguenti requisiti:

  • Nuovi contratti sottoscritti dal 01/01/2019;
  • Immobili categoria catastale C/1, oltre alle relative pertinenze purché locati assieme;
  • Superficie fino a 600 mq comprensiva sia di negozio che di pertinenze.

La cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell’Irpef, più gravosa soprattutto per chi dichiara redditi elevati, consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

Proroga delle detrazioni sugli immobili del “Bonus verde”

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2019 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019:

  • la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
  • la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che quest’ultima detrazione (c.d. “bonus mobili”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2019 solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2018;
  • la detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica;
  • la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”).

Attenzione! Per alcuni interventi, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio/ristrutturazione o alla detrazione Irpef del 50% per il “bonus mobili” e sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, è previsto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di comunicare all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori alcuni dati tecnici inerenti l’intervento effettuato. Una guida rapida che individua per quali interventi sia necessaria la comunicazione all’ENEA è disponibile al link http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf.

Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% e non sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o non prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, non è previsto alcun obbligo di comunicazione consuntiva all’ENEA, fermi restando gli altri requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione a seconda dell’intervento effettuato (eventuale comunicazione all’azienda sanitaria locale competente, pagamento delle spese con bonifico parlante, etc.).