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Giro di vite per le imprese che non definiscono gli indicatori di crisi!

Con l’approvazione del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a rischio tutte le aziende sprovviste delle procedure di controllo obbligatorio!

Il 10 gennaio 2019 Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” in GU Serie Generale n. 254 del 30/10/2017, c.d. riforma Rordorf delle procedure concorsuali).
Il nuovo Codice definisce il concetto di indicatori della crisi che le società e gli organi di controllo (sindaci e collegi sindacali, revisori dei conti) saranno obbligati a monitorare e attraverso i quali si dovranno eventualmente aprire le nuove procedure per la crisi di impresa.

Quindi gli indicatori di crisi sono fondamentali! Come scoprirli?

Per ottemperare alle procedure richieste dalla legge, bisognerà dotarsi di strumenti pratici, veloci e soprattutto precisi, cioè:

  • un sistema di riclassificazione dei bilanci;
  • un sistema di KPI;
  • un sistema di budgeting e di previsioni in base all’andamento;
  • un sistema di analisi della marginalità dei prodotti e dei mercati.

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Attenzione!  

Rispetto all’anno scorso, le soglie che rendono obbligatoria la presenza di un sindaco o di un collegio sindacale sono state abbassate notevolmente!
Nello specifico, saranno obbligatorie per coloro che, per due esercizi consecutivi, avranno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Un bel salto, considerando i limiti precedenti:

  • almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
  • almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • almeno 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

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Per saperne di più…

Quali saranno le novità rispetto alla normativa precedente?

Il codice riforma la disciplina delle procedure concorsuali, inseguendo due finalità:

  • diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardia della capacità imprenditoriale di chi va incontro a fallimento d’impresa dovuto a determinate contingenze.

Inoltre…

  • Seguendo l’esempio di altre nazioni europee, per evitare il discredito sociale associato al termine fallimento, si sostituisce tale dicitura con l’espressione “liquidazione giudiziale”.
  • Per consentire il risanamento dell’azienda ed una più rapida soddisfazione dei creditori, si introducono alcuni sistemi di allerta che permettano la precoce identificazione della crisi.
  • Si preferiscono proposte che tutelino la continuità aziendale, consentendo il superamento della crisi.
  • Si preferiscono le procedure alternative all’esecuzione giudiziale.
  • Si uniforma e semplifica la disciplina e si prevede la riduzione di durata e costi delle procedure concorsuali.
  • Si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo di soggetti con funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, secondo incarico del tribunale e precisi requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza.
  • Nell’ambito della gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro, si tutelano altresì occupazione e reddito dei lavoratori.

Come si definisce un indicatore di crisi e come dovranno comportarsi gli organi di controllo?

Per rispondere a queste domande, controlliamo anzitutto quanto indicato agli articoli 13 e 14 del nuovo Codice:

Art 13: Indicatori di crisi:

Costituiscono indicatori di crisi “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore […] rilevabili attraverso appositi indici […].

Art.14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi […].

Ricapitolando!

Sarà fondamentale saper individuare gli IDC e verificare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, l’equilibrio finanziario e l’andamento prevedibile della gestione attraverso gli organi di controllo preposti.

Ti è rimasto ancora qualche dubbio?

Consulta il Nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza a questo link!