15 Feb La detassazione degli utili reinvestiti
La Legge di Bilancio 2019, tra le varie agevolazioni, ne introduce una basata sulla detassazione degli utili reinvestiti. Si rivolge:
- ai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, quest’ultimi con riferimento alle attività commerciali esercitate) e
- ai soggetti Irpef (ditte individuali, società in nome collettivo e accomandita semplice, tanto in regime di contabilità ordinaria che semplificata)
e prevede una detassazione degli utili accantonati commisurata alla effettuazione di investimenti in beni strumentali e all’assunzione di nuovo personale dipendente.
La disposizione, alquanto articolata nelle modalità applicative, prevede che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019 nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare) l’Ires e l’Irpef vengano ridotte di nove punti percentuali in relazione agli utili accantonati a riserve diverse da quelle “non disponibili” (prevalentemente trattasi di riserve derivanti da processi valutativi) nel limite dell’importo derivante dalla sommatoria di
- investimenti in beni strumentali materiali nuovi
- costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.
In altre parole, l’agevolazione scatta al verificarsi di più di un requisito: non basta infatti effettuare degli accantonamenti di utili a riserva, ma è necessario che contemporaneamente siano operati degli investimenti in beni strumentali ovvero si proceda ad un incremento della forza lavoro.
Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, lo stesso rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9) e 14), cod. civ. rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
La normativa poi prevede una definizione di cose rientri nella voce “investimento” e cosa nella voce “riserve da utili”, ma per questo vi rinviamo ad un approfondimento con il vostro consulente.
Per espressa previsione, infine, la presente agevolazione risulta cumulabile con altri benefici eventualmente concessi al soggetto interessato, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.