Novità in ambito detrazioni per lavori su immobili

Detrazione ENEA introdotta nel 2018

Con la recente risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’omesso o tardivo invio della comunicazione Enea per gli interventi edilizi e tecnologici, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, non fa perdere il diritto alla detrazione Irpef.

Si ricorda che l’obbligo di effettuazione della nuova comunicazione all’Enea è stato introdotto dal 1° gennaio 2018 dall’articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013 e riguarda soltanto gli interventi di recupero edilizio e tecnologici, volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Tale comunicazione Enea ha natura diversa rispetto a quella prevista dall’articolo 4 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (che fruiscono della detrazione Irpef/Ires del 50%/65%). L’omesso invio della comunicazione Enea per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici fa perdere il diritto alla detrazione Irpef o Ires delle spese sostenute.

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise), con la nota n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi e gli acquisti di grandi elettrodomestici (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013), seppure obbligatoria per i contribuenti, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione Irpef, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a questo adempimento.

Cessione del credito per detrazione irpef/ires su interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Il quadro normativo inerente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica prevede la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per:

  • la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali;
  • la riqualificazione energetica che interessa l’involucro dell’edificio condominiale con un’incidenza superiore del 25% della superficie disperdente lorda;
  • il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali;
  • tutti gli interventi effettuati su singole unità immobiliari previsti dall’articolo 14, D.L. 63/2013,
  • e del credito per interventi effettuati su singole unità immobiliari.

mancava soltanto il provvedimento attuativo arrivato il 19 aprile scorso.

La scadenza del 12 luglio 2019 per le spese sostenute nel 2018

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che:

  • coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13, P.R. 917/1986, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
  • tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Le spese sostenute nel 2019

Si segnala che per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2019 su singole unità immobiliari e oggetto di cessione del credito, i termini per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate sono:

  • il soggetto cedente deve spedire il modello all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020;
  • il soggetto cessionario può accettare la cessione del credito dal 20 marzo 2019 e, successivamente, cedere nuovamente il credito ovvero utilizzarlo in compensazione orizzontale nel modello F24.

Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito.