10 Mar Piano Transizione 4.0: novità per la Digital Transformation
Il Piano Transizione 4.0 potenzia l’incentivo per acquisto di software, eliminando il vincolo d’investimento con i beni materiali.
Con la nuova Legge di Bilancio 2020 le agevolazioni alle aziende che decidono di investire in innovazione sono cambiate. Con il passaggio da Impresa 4.0 a Piano Transizione 4.0 le aziende diranno addio a iperammortamento e superammortamento a favore del credito d’imposta.
Chi potrà beneficiarne?
Le agevolazioni riguardano tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, comprese le organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dimensione, settore economico, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Cosa comprendono le misure?
L’ A.d.E. ha pubblicato comunicazione ufficiale, per spiegare alle aziende come trarre vantaggio dalle nuove agevolazioni. Un’unica misura prevede aliquote differenti per diverse categorie di beni. Queste le novità:
- il credito d’imposta per i beni 4.0
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
- In sostituzione del superammortamento, è stata pensata la misura del credito di imposta per beni strumentali al 6% per investire fino a 2 milioni di euro
- Prevista anche una misura specifica per i beni immateriali, in particolare i software.
? Nello specifico gli imprenditori avranno a disposizione
1) per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232), un credito d’imposta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
2) Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000
3) Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato Allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.
? Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Come si accede alle agevolazioni?
Il credito si applica agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, oppure fino al 30 giugno 2021 ma solo se entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato l’ordine e pagato il 20% del costo. L’ A.d.E. spiega inoltre che il credito di imposta sarà concretamente fruibile tramite compensazione con il modello F24.
Per usufruire degli incentivi riguardanti l’acquisto di beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese dovranno produrre una perizia rilasciata da un ingegnere o perito, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, dal quale risulti la conformità dei beni acquistati. Tali beni devono infatti categoricamente rientrare tra quelli elencati (Allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) e devono essere interconnessi al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura aziendale. Per i beni, il cui costo unitario di acquisizione non superi i 300.000€, sarà sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
Normativa
- Commi da 185 a 197 della Legge di bilancio 2020
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).
Credits: MISE